Risparmio energetico: definite le norme di attuazione sulla fiscalità

E’ completo il nuovo quadro di riferimento per le detrazioni per il risparmio energetico alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile, arriva infatti il decreto, vedi qui,  che consente di avere la detrazione anche nel caso di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza, purché, però, sia rispettato il limite della riduzione del 20% del fabbisogno energetico. Chiarimenti anche per i lavori effettuati in più anni.  Nessuna novità, invece, per le caldaie a camera stagna.
Per quel che riguarda gli impianti di riscaldamento la detrazione è ora ammessa anche nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici  a basso consumo. Le pompe  calore ad alta efficienza, in particolare non lavorano con un motore elettrico come quello dei tradizionali condizionatori, bensì con una fiammella di gas.
Nel decreto in dettaglio le caratteristiche che debbono avere gli impianti per essere ammessi alla detrazione ed  occorre che, insieme alla sostituzione, ci sia una  contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per questi interventi è sempre necessaria, inoltre, la certificazione energetica.
Per quel che riguarda poi i lavori effettuati a cavallo di più anni, nessuna novità interessante, tutto inserito nei normali criteri contabili:
- nel caso in cui si tratti di una semplice prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal 2007, si deve tener conto anche delle detrazioni utilizzate negli anni precedenti.
- se invece si tratta di interventi diversi è sempre possibile godere delle agevolazioni per intero.
Infine il decreto stabilisce che a partire dalla denuncia dei redditi da presentare nel 2009 è possibile scegliere il numero di rate per la detrazione, che  non può essere inferiore a tre e non superiore a dieci.

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