Da mercoledì 1 Luglio torna l’Attestato di Qualificazione Energetica

Dal 1° luglio entra in vigore l’obbligo per gli immobili della dotazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica – AQE – in attesa dell’Attestato di Certificazione Energetica – ACE – (documento di più impegnativa portata tecnica). Comunque, risulta essere un obbligo sui generis dalla fine dell’estate del 2008, quando con legge nazionale si è escluso l’obbligo della prtesenza di tale certificazione nei casi di alienazione.

L’oobigatorietà risulta oggi più lieve e riferita, eventualmente, anche ad un accordo tra le parti per identificare il soggetto che ha l’obbigo di dotazione (costruttore, venditore, acquirente), ma sempre vincolante per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni di una certa rilevanza, in quanto risulta essere documentazione obbligatoria per la chiusura dei lavori e per l’eventuale rilascio del certificato di  agibilità.

Da parte nostra, riteniamo che sia un documento di rilevante importanza specie per chi compra, in grado di quantificare, non solo lo stato attuale dell’immobile, ma anche le eventuali azioni da intraprendere per rendere meno “affamata” energeticamente l’unità immobiliare.

Noi siamo qui per condividere con voi tutti i dubbi e le preplessità sul tema che sono tanti ed alcuni non ancora risolti.

4 Risposte

  1. più che una risposta dovrei porre una domanda:
    io sto vendendo un immobile costruito nel 2006 ho l’obbligo di fornire l’attestato di qualificazione energetica?

    • Di obbligo hai solo quello, ma te lo comunicherà il notaio al momento della vendita, di trovare un accordo con l’acquirente. Nel senso che l’acquirente potrebbe anche dirti: si lo voglio! e tu lo devi fornire; oppure potrebbe anche dichiarare che l’attestato sarà a suo carico. Il notaio ha il solo compito della informazione, tu hai il compito della pattuizione con l’acquirente, ma non è un documento necessario al trasferimento di proprietà. Serve solo se l’immobile non ha ancora il certificato di agibilità e deve essere richiesto adesso.

  2. ho l’ obbligo di fornire l’ AQE gia’ accertato al momento del rogito avvenuto il 17/07/09 tramite una scrittura privata tra me e l’ acquirente pero’ solo se l’ AQE abbia una validita’ decennale perche’ , su suggerimento del notaio , stanno cambiando in questi giorni la normativa e forse l’ AQE stilato oggi non ha che un anno solo di validita’….spero di essere stato chiaro…….E’ vero?

  3. Tecnicamente la risposta sarebbe “L’attestato di qualificazione energetica …., ha una validità temporanea legata all’uscita delle normative specifiche, mentre per l’attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida
    nazionali, la validità è di 10 anni”. Presa dalle FAQ del sito dell’Enea.
    Inoltre “La validità dell’attestato viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica”
    Mi pare di essere stato chiaro, purtroppo, cosi come è chiara la normativa di riferimento

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